Quei contribuenti che, oltre a rispettare tutti gli altri requisiti, hanno anche un giro d’affari annuo inferiore ai 30 mila euro, e/o percepiscono compensi non superiori alla soglia indicata, possono avvalersi del regime fiscale semplificato dei “contribuenti minimi”. L’adesione a tale regime, pur tuttavia, è valida fino a quando per ogni anno di imposta il contribuente riesce a rientrare nei limiti di ricavi o di compensi previsti, unitamente a tutte le altre condizioni; nel momento in cui infatti una delle condizioni viene meno, il contribuente sarà obbligato a tornare ad applicare il regime fiscale ordinario. Di norma, l’applicazione del regime dei minimi cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui il contribuente non ha più rispettato le condizioni per potersene avvalere; ma, se accade che nell’anno di imposta viene conseguito un giro d’affari superiore di oltre il 50% alla soglia ammessa dei 30 mila euro, allora il regime ordinario scatterà immediatamente nello stesso anno di imposta.
L’Agenzia delle Entrate, nell’Annuario del Contribuente 2009, per tale specifico caso, sottolinea come il contribuente sarà obbligato all’adozione del regime fiscale ordinario per i tre anni di imposta successivi. Nell’anno in cui il contribuente non avrà più la possibilità di avvalersi del regime dei minimi, sarà nuovamente chiamato ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fatto salvo il diritto, così come prevede il regime ordinario, di portare in detrazione l’IVA sugli acquisti.
Il regime ordinario, per la quota eccedente i 30 mila euro di ricavi e/o di compensi, sarà applicato anche sulla porzione di anno di imposta precedente attraverso il meccanismo di scorporo dai corrispettivi e, anche in questo caso, con la possibilità di portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati in quella porzione di anno fiscale non più rientrante nel regime dei minimi. Per chi intende avviare una nuova attività di impresa, e prevede di poter conseguire in prospettiva un volume d’affari inferiore ai 30 mila euro, ricordiamo come il “regime dei minimi” vada a sostituire quei regimi agevolati introdotti in passato, tra cui il cosiddetto “forfettone”, il regime super semplificato ed il regime dei contribuenti minimi in franchigia.