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Indennizzi per danni da ritardato pagamento

 Il decreto del fare ha introdotto – come noto – lo strumento dell’indennizzo per danno da ritardo. In sintesi, si tratta di un indennizzo che le imprese (e, presto, anche altri soggetti) potranno legittimamente ottenere dagli enti delle pubbliche amministrazioni che agiranno colpevolmente in ritardo nel disbrigo di loro pratiche, e che sarà proporzionale al numero di giorni di ritardo accumulati dalla stessa struttura pubblica. Vediamo di capire come funzionerà l’indennizzo, e come richiederlo.

Stando al tenore letterale del decreto, l’indennizzo per danni da ritardi delle pubbliche amministrazioni si inizierà ad applicare alle domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del dl 69, e potrà essere richiesto solamente per le domande relative all’avvio e all’esercizio di attività di impresa. Nella sola ipotesi di procedura complesse (cioè, quelle in cui intervengono più soggetti pubblici), sarà l’amministrazione responsabile del ritardo a dover pagare l’indennizzo.

L’indennizzo ha una misura pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2.000 euro, e deve essere richiesto dall’impresa interessata entro 20 giorni dallo scadere del termine per l’emanazione del provvedimento, rivolgendosi al responsabile del procedimento nominato dall’amministrazione.

Al momento della presentazione della domanda, in tal proposito, la pubblica amministrazione sarà tenuta a indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, i termini entro cui la procedura si deve concludere, a chi rivolgersi e come richiedere l’indennizzo (vedi anche tempi pagamento arretrati PA).

Sulla base dei risultati di questa prima fase sperimentale (della durata di 18 mesi), verrà deciso se confermare o meno l’indennizzo da ritardo, se rimodularlo e – soprattutto – se estenderlo (ipotizziamo, in via graduale) anche ad altri procedimenti.

L’indennizzo per danno da ritardo – che, come abbiamo avuto modo di vedere, non avrà efficacia retroattiva –  non va infine confuso con la legittima possibilità di richiedere il risarcimento di un danno agli uffici amministrativi.