Acconto Iva: cosa succede a chi entro il 29 dicembre non lo verserà? Chi omette il versamento dell’acconto sarà punito con la sanzione del 30% dell’importo non versato. La pena è la medesima per chi procrastina il pagamento o lo effettua in misura insufficiente.
A prevederlo è l’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 che ammette, tuttavia, la possibilità di correggere la violazione concedendo uno sconto sulle sanzioni variabile in relazione alla velocità con la quale il contribuente rimedia all’errore.
In caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, infatti, la sanzione sarà diminuita a un importo pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Nel complesso, la sanzione del 30% si riduce al 2% nel caso in cui il versamento sarà eseguito con un giorno di ritardo e aumenta successivamente (del 2% giornaliero ossia di un quindicesimo) con il passare dei giorni sino ad arrivare al 28% se si paga con quattordici giorni di ritardo.
Per chi desidera mettersi in regola, quella appena descritta non è l’unica agevolazione. Essa è somigliante al tradizionale ravvedimento operoso contemplato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.
In virtù di questa norma, per come è attualmente formulata in attesa che entrino in vigore le modifiche previste dalla legge di Stabilità 2015, è contemplata la diminuzione della sanzione a un decimo del minimo, se la violazione è regolarizzata entro trenta giorni dalla data della stessa. La diminuzione cala a un ottavo, se l’errore è stato sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Nello specifico, il cumulo delle due disposizioni permette a chi regolarizza entro quindici giorni di versare una sanzione variabile dallo 0,2 al 2,8 per cento. OItre questo termine, e sino al trentesimo giorno, la sanzione sale al 3%.