Vi sono, in essere, due tipi di ravvedimento operoso. Esse sono distinguibili in base al tipo di violazione. Parliamo del Ravvedimento per mancato versamento o del ravvedimento per dichiarazione infedele (oppure oltre i trenta giorni).
Ravvedimento per mancato versamento: in questo caso si può utilizzare il ravvedimento Mini, che permette di pagare entro 30 giorni dalla scadenza del tributo con sanzioni ridotte a 1/10 dell’importo (il 3 percento).
Ravvedimento per dichiarazione infedele o oltre i 30 giorni:
In tutti gli altri casi è possibile usufruire di questi ravvedimenti operosi:
- 1/9 del minimo, se il pagamento di quanto dovuto avviene entro il 90° giorno successivo alla scadenza;
- 1/7 del minimo se il pagamento di quanto dovuto avviene entro la scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o entro 2 anni della scadenza del tributo;
- 1/6 del minimo se il pagamento avviene dopo la scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo oppure oltre 2 anni dalla scadenza del tributo;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata contestata.
Appare opportuno ricordare che, in relazione ai tributi amministravi come IRPEF, IVA, addizionali varie e IRAP, il ravvedimento consente di pagare sanzioni ridotte sia prima dell’accertamento, che dopo la contestazione purché non sia in atto un atto di liquidazione o una comunicazione formale.
Per quanto concerne invece i tributi locali e regionali, quali IMU, Tasi e Bollo Auto, il ravvedimento operoso offre sanzioni ridotte prima dell’accertamento del mancato pagamento. La circolare chiarisce che rimangono valide anche le opzioni di ravvedimento istituite prima dell’ultima Legge di Stabilità, ovvero il cosiddetto ravvedimento lungo, che può essere utilizzato per IMU e Tasi.