Gli immobili assimilati all’abitazione principale non pagano la Tasi. La categoria più corposa ai fini Imu è rappresentata da quelli posseduti dai pensionati italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe AIRE (non più di una proprietà per contribuente).
Sono escluse le case affittate o concesse in comodato d’uso. Non pagheranno la Tasi neanche gli immobili appartenenti a soci di cooperative, la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le abitazioni del personale delle Forze armate, di polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia.
Quelli sopra elencati sono gli immobili assimilati ex lege all’abitazione principale ai fini Imu (e ora ai fini dell’abolizione della Tasi). I Comuni possono successivamente a discrezione ampliare questo elenco inserendovi, ad esempio, gli immobili di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti sanitari o strutture di ricovero. Se il contribuente ha il dubbio che un immobile possa rientrare nelle agevolazioni previste dal Comune, si consiglia di prendere visione del regolamento comunale. E’ bene precisare che per il 2016 non opera l’assimilazione della casa concessa in comodato ai figli, a prescindere dalla decisione del Comune in merito (potrebbe valere, qualora ricorrano le condizioni, la riduzione della base imponibile del 50%).
Va tenuto conto che l’esenzione per la Tasi degli inquilini (o comodatari) che abbiano adibito ad abitazione principale l’immobile, non si estende anche al proprietario (che continuerà a pagare per intero la sua quota).
Da gennaio 2016 è stata introdotta una riduzione della Tasi per i cd beni-merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Questi immobili pagano la Tasi con aliquota ridotta allo 0,1% (anche se i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o, al contrario, annullarla del tutto). Ricordiamo inoltre che, alle medesime condizioni, vale anche l’esenzione IMU prevista dal D.L. 102/2013.