Sia gli arretrati da lavoro dipendente, sia le somme riscosse da trattamento di fine rapporto, sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); in entrambi i casi, applicando il metodo della cosiddetta “tassazione separata“, il calcolo viene effettuato in via preventiva dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta. Dopodiché, sarà l’Agenzia delle Entrate che, in funzione dei redditi percepiti e dichiarati dal contribuente negli anni precedenti, provvederà ad effettuare il calcolo definitivo. In particolare, per quanto riguarda il calcolo dell’imposta sugli arretrati da lavoro dipendente, la base da prendere in considerazione è quella relativa ai redditi medi percepiti dal contribuente nei due anni precedenti; pur tuttavia, se nei due anni precedenti non è stato percepito alcun reddito, sugli arretrati, in accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2009, sarà applicata l’aliquota IRPEF del 23%.
Nel caso in cui, invece, nei due anni precedenti il contribuente abbia percepito reddito per un solo anno, il calcolo dell’imposta deve essere effettuato prendendo a riferimento il 50% del reddito percepito in quell’anno. Il calcolo descritto è a cura del sostituto d’imposta, mentre il calcolo definitivo, come accennato, è a cura dell’Agenzia delle Entrate che, eventualmente, provvederà a restituire al contribuente le somme IRPEF pagate in eccesso. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, la liquidazione “provvisoria“, attraverso un calcolo, è allo stesso modo a cura del datore di lavoro.
Nello specifico, il calcolo dell’imposta deve essere effettuato prendendo a riferimento l’aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui il trattamento di fine rapporto è maturato. Le aliquote da prendere in considerazione sono quelle che sono entrate in vigore dal gennaio del 2007, oppure se più convenienti per il contribuente, quelle in vigore al 31 dicembre del 2006. Dopodiché, liquidato il trattamento di fine rapporto al netto delle “imposte provvisorie“, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il datore di lavoro provvede a presentare il modello 770.
salve!
avrei bisogno di un’informazione. ho ricevuto da parte delle agenzie delle entrate un mod. f24 da pagare per irpef sui redditi a tassazione separata percepiti nell’anno 2005. l’azienda dove ero dipendente mi ha liquidato nel 04/2005.
ho letto nel vostro articolo: Dopodiché, liquidato il trattamento di fine rapporto al netto delle “imposte provvisorie“, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il datore di lavoro provvede a presentare il modello 770.
dato che sono passati più di 3 anni sono comunque tenuta a pagare o posso presentare un ricorso?
grazie anticipatamente!
Salve!
Avrei bisogno di un’informazione. Dopo 11 anni l’INPS mi ha riconosciuto una pensione di reversibilità a far data 1/8/1998. Per gli arretrati (solo ultimi 5 anni) mi hanno riconosciuto una somma. Al momento dell’erogazione mi è stata fatta una trattenuta IRPEF.
La domanda è la seguente: L’IRPEF va pagata in riferimento al reddito annuo (quindi considerando il anno per anno il reddito ai fini IRPEF) e quindi io rientro nella no taxi area o considerando l’importo come totale ricevuto alla data odierna?
Salve!
sono andato in pensione il 1° luglo 2005 e l’Agenzia delle Entrate mi ha inviato il 19.10.2009 il Mod. F24 predeterminato per il pagamento dell’IRPEF a saldo sul TFR.
Vengo casualmente solo ora a conoscenza che stante un esposto alla Corte dei Conti (accolto favorevolmente), l’Agenzia delle Entrate avendo calcolato sul TFR liquidato nel 2005 un’aliquota IRPEF maggiore sui lavoratori maschi rispetto alle lavoratrici, è possibile fare richiesta per la restituzione delle somme ingiustamente trattenute.
Mi viene però detto che tale domanda andava presentata entro 48 mesi dal collocamento a riposo.
Vorrei sapere con cortese urgenza se mi è preclusa la possibilità di recuperare le somme sopra trattenute.
Grazie e cordiali saluti.
buon giorno,
vorrei sottoporvi un quesito, e più precisamente: un’ azienda che ha licenziato dei dipendenti e quindi sviluppato il cedolino paga inserendo il TFR, poi ha corrisposto il TFR a rate mensili; secondo me l’IRPEF sul tfr dovrebbe essere versata all’erario al termine del pagamento delle rate stesse.
come posso dimostrare questo?
grazie e buona giornata
In data 30 giugno 2011 ho ricevuto l’avviso bonario di ricalcolo del TFR percepuito nel 2007, essendo andato in pensione il 31/12/2011, Leggo che l’Agenzia doveva effettuare il ricalcolo entro il 3° anno successivo a quello di presentazione da parte del datore di lavoro del mod.770. Devo pagare ugualmente? Grazie e cordiali saluti.
IN DATA 30.11.2OO7 SONO ANDATO IN PENSIONE IL 15.07.2011 HO RICEVUTO L’AVVISO BONARIO PER IL RICALCOLO DELL’IRPEF, DEVO PAGARE ANCHE SE SONO PASSATI 3 ANNI? E COME VIENE RICALCOLATO L’IRPEF SUL QUINQUENNIO? GRAZIE E CORDIALI SALUTI.
Buona sera
gentilmente sono a richiedere informazioni circa la ricezione da parte delle agenzie delle entrate un mod. F24 da pagare per IRPEF sui redditi percepiti nell’anno 2005.
Mese di fine rapporto Aprile 2005.
Pertanto dopo aver letto nel vostro articolo: Dopodiché, liquidato il trattamento di fine rapporto al netto delle “imposte provvisorie“, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il datore di lavoro provvede a presentare il modello 770.
dato che sono passati più di 3 anni sono comunque tenuta a pagare o posso presentare un ricorso?
grazie anticipatamente!
ho vinto una causa contro l’inps riguardo al riconoscimento amianto, ora l’inps mi deve accreditare l’inporto retroattivo della pensione, la domanda è: con quale aliquota mi calcola l’irpef sull’intero inporto spettante e se tale somma si cumula con il reddito di questo anno. cordiali saluti