L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad emanare in data odierna una Circolare, la numero 40/E, grazie alla quale, in ottemperanza tra l’altro a delle richieste avanzate dal Garante per la Privacy, cambiano alcune cose sulle modalità di deduzione e di detrazione fiscale dei farmaci acquistati dal contribuente. Attualmente, in particolare, è in vigore la norma che impone, ai fini della detrazione e della deduzione d’imposta sui farmaci la presenza dello scontrino parlante indicante sia il nome del farmaco, sia la quantità, sia il codice fiscale del contribuente; ebbene, nei mesi scorsi il Garante ha messo in evidenza come la presenza del nome del farmaco sullo “scontrino parlante” violasse la privacy del contribuente, visto che poi ogni anno, tra l’altro, le copie degli scontrini vengono consegnate ai CAF o al commercialista con la conseguenza che si viene gioco forza a sapere di quale patologia soffre il contribuente.
Ecco allora che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare citata, ha provveduto ad adeguare le modalità di deduzione e detrazione delle spese farmaceutiche introducendo l’obbligo dell’indicazione sullo scontrino parlante, riguardo al farmaco, del suo numero di immissione in commercio, detto “Aic“, al posto del nome che quindi scompare. Da qui fino alla fine dell’anno, in accordo con quanto precisa una nota dell’Amministrazione finanziaria, potranno comunque coesistere sia gli scontrini parlanti con il nome del farmaco, sia quelli dove c’è indicato al posto del nome solamente il numero di immissione in commercio.
In tale lasso di tempo di coesistenza, pur tuttavia, le farmacie saranno chiamate ad adeguarsi prontamente alle nuove disposizioni, visto che dall’1 gennaio del 2010 saranno validi ai fini della detrazione/deduzione delle spese farmaceutiche solamente gli scontrini parlanti dove sarà indicato l’Aic e non più il nome del farmaco. Con la circolare numero 40/E, l’Agenzia delle Entrate si allinea così al provvedimento emesso dal Garante lo scorso 29 aprile, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed introduce tra l’altro con l’Aic al posto del nome del farmaco una ulteriore “stretta” alle detrazioni ed alle deduzioni fiscali illegittime.
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