La risoluzione 197/E, pubblicata nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate, è entrata nel merito del rapporto tra imposizione fiscale e attività di chiroterapia: secondo quanto disposto dal documento, le prestazioni che vengono offerte dai professionisti di questa particolare disciplina non possono essere considerate come sanitarie e, di conseguenza, non sono esenti dall’Iva come le altre. Le attività dei chiropratici devono, quindi, forzatamente, scontare l’aliquota del 20%, in attesa comunque che intervenga un decreto per definire quali sono le competenze professionali degli operatori di questo settore. La pubblicazione del documento si è resa necessaria a seguito dell’istanza presentata proprio da un dottore in chiropratica, il quale, da contribuente, riteneva che i servizi da lui posti in essere rientrassero tra quelli sanitari e quindi che fossero esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto.
Il Dpr 633 del 1972, a cui il ricorrente aveva fatto riferimento, è stato però integrato da un altro decreto più recente (per la precisione del 2002): quest’ultimo ha ritenuto esenti da Iva le prestazioni offerte da operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie ed ha inoltre istituito un apposito registro per i dottori in chiropratica. Se però esiste un registro, non è ben chiaro il profilo professionale che deve possedere l’operatore per essere considerato un professionista di grado primario; questo compito è stato demandato a un successivo decreto che deve essere emanato dal ministero della Salute. Ma, attualmente, questa emanazione ancora non è avvenuta.
Per motivare il proprio parere negativo all’istanza, inoltre, l’Agenzia ha fatto proprio un parere dello stesso ministero della Salute e delle Politiche Sociali, che, pur riconoscendo l’esistenza dell’albo dei dottori in chiropratica, non ne disciplina le attribuzioni relative, rinviando pertanto ad altre normative l’individuazione del profilo professionale. In attesa di questo famoso decreto, l’attività chiropratica non è ancora un’attività sanitaria e non è quindi esente dall’Iva, ma va a scontarla tramite l’imposizione dell’aliquota ordinaria.