Gli utili che una società cooperativa provvede a generare non sono distribuibili fino al momento in cui le riserve indivisibili, spese a copertura delle perdite, non vengono ricostituite; se non si rispetta questa disposizione, viene a decadere l’agevolazione fiscale che tende a escludere le somme dall’imponibile. Il chiarimento, in questo senso, è arrivato tramite la risoluzione 216/E, documento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di oggi, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica che era stata richiesta da una confederazione. La nuova disciplina civile, in proposito, prevede che questo tipo di riserve possono essere utilizzate solamente dopo l’esaurimento delle riserve divisibili; per la precisione, l’articolo di riferimento è il 2545-ter. Dunque, le Entrate e il soggetto che ha avanzato l’istanza si trovano concordi da questo punto di vista: la norma civile e quella fiscale sono autonome e non vi è stata alcuna abrogazione di quella fiscale.
Come spiega in maniera abbastanza chiara l’articolo 3 della legge 28 del 1999, il quale precisa in relazione alla distribuzione degli utili e all’agevolazione tributaria per le cooperative e i loro consorzi in riferimento alle somme oggetto dell’interpello:
La disposizione della legge 904 del 1977, riguardante l’esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e i loro consorzi, deve essere intesa nel senso che l’uso di riserve per coprire le perdite è consentita e non comporta la decadenza dei benefici fiscali.
Questa norma, tra l’altro, è valida sempre che non si dia luogo alla distribuzione degli utili sopracitati, fino al momento in cui le riserve non siano state sottoposte a ricostituzione. In conclusione, non esiste alcuna forma di incompatibilità con la disciplina del codice civile, il quale dispone appunto che vi siano dei “paletti” per quel che concerne l’impiego delle somme in questione: lo stesso codice, dunque, non abroga in alcun modo quanto viene stabilito invece dalla normativa fiscale.