La circolare 12/E ha illustrato quelle che sono le novità del decreto legge “anticrisi” nell’ambito del regime fiscale agevolato per gli enti di tipo associativo: l’agevolazione potrà essere ottenuta a seguito della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’invio di un apposito modello, di dati e notizie rilevanti da un punto di vista fiscale. Questa necessità di una maggiore comunicazione dipende soprattutto dal fatto che si vuole acquisire una informazione più ampia per quel che concerne i soggetti fiscalmente assimilati (tipici esempi in questo senso possono essere le società sportive dilettantistiche) e si avverte l’urgenza di contrastare in maniera efficace l’uso distorto dello strumento dell’associazione. La circolare ha messo in luce come il presupposto di carattere generale richiesto per l’applicazione di questa agevolazione è rappresentato dalla qualificazione dell’associazione come ente di natura non commerciale.
Tra l’altro, il modello di comunicazione che è necessario inviare deve essere presentato anche dalle associazioni che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati. Sono compresi in questo novero anche le già citate società sportive dilettantistiche e le organizzazioni di volontariato. C’è anche da dire che gli enti associativi che usufruiscono delle disposizioni fiscali di favore non avranno ora più la possibilità di farne applicazione nel caso in cui non assolvano all’onere di comunicare i loro dati nei termini e modalità che sono state stabilite.
Vi sono però anche dei soggetti che non devono presentare il modello di comunicazione: tra essi, ad esempio, vi sono le associazioni pro-loco, gli enti associativi dilettantistici che sono iscritti nel registro del Coni e la cui attività non è commerciale e le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali. La circolare ha precisato, inoltre, che le organizzazioni di volontariato possono usufruire della disciplina di favore prevista per le Onlus nel caso siano iscritte nei registri del volontariato (legge 266/91) e non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali.