Il Fisco ha la possibilità di determinare il reddito e imputarne il possesso a quel soggetto che dimostri di essere il reale percettore, al fine di dimostrare un quadro indiziario grave e preciso; il compito del contribuente, in questo caso, è quello di difendersi tramite una idonea documentazione probatoria. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 21454, la quale ha accolto un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. La vicenda che ha portato a questo ricorso è nata a seguito dell’emissione da parte dell’ufficio di Pesaro di un avviso di accertamento nei confronti di una società a causa di un maggior reddito non dichiarato all’erario. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano messo in luce numerosi scambi tra le società fiduciarie, soprattutto attraverso l’utilizzo di conti bancari e alcuni libretti al portatore.
La società marchigiana aveva quindi proposto ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, anche se il secondo appello era stato respinto dai giudici. Si è poi giunti a discutere la vertenza davanti alla Suprema Corte: il Fisco ha lamentato la falsa applicazione degli articoli 32 e 37 del Dpr 602 del 1973. La Corte, come abbiamo già spiegato in precedenza, ha accolto la doglianza dell’amministrazione finanziaria, specificando che in sede di accertamento d’ufficio devono essere imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando non è dimostrato, anche in base a presunzioni gravi, che egli ne è l’effettivo detentore. Nel caso dell’azienda in questione, non è stata fornita dal contribuente la necessaria documentazione probatoria in grado di confutare il quadro indiziario a suo carico.
Gli accertamenti bancari rimangono un argomento di grande attualità e questa sentenza ne è una testimonianza: la giurisprudenza di legittimità sembra essersi schierata a favore del fisco ed è forse in questo senso che vanno interpretate le prossime sentenze in materia, con l’intento di riequilibrare il rapporto tra contribuente e amministrazione.