Risale allo scorso mese di febbraio la decisione da parte del fisco nazionale di Singapore di applicare l’Arm’s lenght principle ai prestiti e servizi infragruppo transfrontalieri tra le parti correlate: l’Inlnad Revenue of Singapore (Iras) ha in tal modo integrato una precedente circolare che disciplinava sempre questo settore, ma che risaliva al 2006. Nell’ambito di applicazione del principio rientrano i finanziamenti veri e propri e i crediti o debiti commerciali che non sono stati sottoposti a riscossione in un periodo che un soggetto creditore terzo indipendente potrebbe concedere. L’Arm’s lenght principle, che solitamente viene tradotto in Italia come principio di commisurabilità, rappresenta la condizione secondo cui due parti di una determinata transazione sono dipendenti e partono da una base equa nel loro accordo.
Il fisco del piccolo stato asiatico ha dunque in tal modo distinto i prestiti infragruppo tra le parti correlate residenti (in questo caso si applica solamente la relativa disciplina che limita la deducibilità degli interessi passivi tra le parti) e i prestiti che avvengono a livello transnazionale e che sono stati contratti tra una parte correlata residente e un’altra che invece non è residente (in tale eventualità viene concesso un periodo transitorio, dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, in cui verrà fatta salva la disciplina che limita la deducibilità degli interessi passivi).
Un altro aspetto che viene chiarito da questa circolare riguarda l’analisi di comparabilità per la determinazione del tasso di interesse, come si dice, “at arm’s lenght”; vanno computati alcuni fattori in tal senso e, tra essi, la natura e la finalità del credito, l’ammontare, la durata, le condizioni contrattuali di esso, la valuta e il sostenimento del rischio di cambio, le diverse garanzie che vengono accordate e, infine, le condizioni del mercato dei capitali. Come ha specificato anche l’Ocse, si deve preferire in tale ambito il metodo del Cup (Comparable Uncontrolled Price).