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Iva: scade oggi il termine per il ravvedimento breve

 È dunque giunto l’ultimo giorno per i titolari di partita Iva per mettersi in regola e sanare la propria posizione debitoria attraverso il cosiddetto ravvedimento breve: di cosa si tratta esattamente? In pratica, tutti quei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento per intero o in parte dell’acconto Iva relativo al 2009 entro la scadenza del 28 dicembre scorso, possono usufruire di questa pratica fiscale alternativa, versando l’imposta che è dovuta, aggiungendo poi a tale somma gli interessi legali e la sanzione ridotta fino al 2,5%. La possibilità in questione deve essere appunto esercitata entro 30 giorni dalla scadenza iniziale, termine che scade oggi: ma anche chi non riesce a regolarizzarsi entro questa data ha ancora un modo per provvedere al versamento, vale a dire il cosiddetto “ravvedimento lungo”, il quale consente di appianare i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso di cui è stata posta in essere la violazione, mediante il pagamento di una sanzione pari al 3%. C’è comunque anche da dire che, a partire dallo scorso 1° gennaio, così come è stato stabilito dal ministero dell’Economia, sono cambiate le misure degli interessi legali da applicare alle somme da versare in ritardo (per la precisione, dal 3% all’1%).

 

Quindi, visto che nel ravvedimento gli interessi devono essere calcolati a partire dal giorno successivo a quello della scadenza ordinaria fino al giorno del versamento, gli interessi sull’Iva sono calcolabili al 3% dal 29 al 31 dicembre, mentre dal 1° gennaio si beneficia del tasso all’1%.

 

Tra l’altro, il decreto anticrisi ha anche ridotto la sanzione per il ravvedimento breve, la quale era stata inizialmente fissata al 3,75%: lo stesso discorso vale per il ravvedimento lungo, in quanto si è passati dal 6% al 3%. Per regolarizzarsi in questo senso, occorre usare il modello F24 telematico, inserendo gli appositi codici tributo: 6013 per l’Iva mensile, 6035 per l’acconto, 8904 per la sanzione pecuniaria e 1991 per gli interessi.

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