La detrazione dall’Irpef del 36% ha ricevuto il parere positivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quel che riguarda i lavori condominiali svolti in tutte le parti comuni degli edifici adibiti a residenza: in effetti, la risoluzione 7/E che la stessa Agenzia ha provveduto a pubblicare tre giorni fa ha risposto a un’istanza di un’associazione riguardante proprio alcuni chiarimenti in merito. Nello specifico, tale documento ha precisato che il bonus in questione riguarda i lavori che vengono eseguiti solo sulle parti condominiali che sono citate dall’articolo 1117 del codice civile, vale a dire il suolo relativo all’edificio, le fondazioni, i muri maestri, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici e molto altro; inoltre, bisogna includere in questo novero anche i locali di portineria e per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, le installazioni e i manufatti di ogni tipo per il godimento comune (ascensori, pozzi e cisterne solo per citare alcuni esempi).
Tali chiarimenti sono davvero fondamentali dal punto di vista fiscale, visto che viene anzitutto fatto il punto della situazione, ricordando la possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo su unità abitative e parti comuni: tutto ciò viene espressamente previsto dalla legge 449 del 1997 (si tratta, nel dettaglio, delle “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”). C’è poi da aggiungere che un altro importante punto di riferimento per quel che concerne la tipologia di parti comuni da includere nelle ristrutturazioni è il decreto interministeriale 41 del 1998, il quale cita però solamente in maniera generica il codice civile.
Esistono infine due circolari delle Entrate del 1998, le quali hanno considerato come “agevolabili” persino gli interventi relativi alle parti comuni indicate nel punto 2 e 3 dell’articolo 1117, ovvero la casa del portiere e le fognature, mentre nel 2007 era stata sostenuta l’esclusione dal beneficio dei lavori sulle parti comuni indicate dagli stessi punti appena citati.