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Ritenute pignoramento presso terzi: le regole degli adempimenti

 Il provvedimento 34755 che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare esattamente una settimana fa, è entrato nel merito delle ritenute Irpef del 20%: in particolare, l’amministrazione finanziaria ha voluto appositamente regolare l’effettuazione di queste stesse ritenute quando ci si trova di fronte all’ipotesi di un pagamento con pignoramento presso soggetti terzi che svolgono il ruolo di sostituti d’imposta. In sostanza, quindi, si può parlare a ragione di una vera e propria guida tecnica, pensata e dedicata agli adempimenti dei terzi che hanno versato delle somme, ma anche in relazione ai pagamenti dei creditori pignoratizi. Il provvedimento, tra l’altro, rientra a pieno titolo nel programma di attuazione di quanto è stato disposto attraverso l’ultimo decreto anticrisi, vale a dire il decreto legge 78 del 2009. Cosa spiega, nello specifico, questa guida fiscale?

 

Anzitutto, viene imposto al soggetto terzo di porre in essere la ritenuta d’acconto del 20% relativa all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, mentre, per quel che concerne il creditore pignoratizio (il soggetto che riceve in pegno la merce), quest’ultimo deve essere sottoposto a tassazione in via definitiva: tale ultima disposizione è valida anche se ci si trova di fronte a dei soggetti che sono sottoposti alla cosiddetta tassazione separata, ad imposta sostitutiva e a ritenuta a titolo d’imposta. Il provvedimento delle Entrate, inoltre, chiarisce gli aspetti collegati agli adempimenti del terzo erogatore. Il soggetto terzo che versa queste somme (a cui vengono poi applicate le ritenute) ha l’obbligo di rilasciare una certificazione al creditore pignoratizio, comunicando al debitore che il pagamento è stato effettuato e a quanto ammontano le ritenute stesse.

 

A carico del creditore c’è invece l’obbligo di specificare i redditi che sono stati percepiti e le ritenute subite in sede di dichiarazione dei redditi. Infine, bisogna ricordare che il soggetto debitore deve indicare i dati del creditore e le somme che si riferiscono al debito, ma solo nel caso in cui abbia presentato la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

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