Le rateizzazioni che si riferiscono a quelle somme che devono essere pagate per i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi sono consentite ormai dal momento dell’introduzione della legge Finanziaria del 2008; in particolare, occorre ricordare che si tratta di pagamenti piuttosto ingenti, dato che queste stesse somme devono superare la soglia dei 50.000 euro. Solamente in quest’ultima ipotesi, infatti, i contribuenti avranno l’obbligo di garantire quanto è dovuto in termini di denaro, senza escludere comunque la sanzione pecuniaria. La rateizzazione in questione può essere effettuata in diversi modi dai soggetti che sono interessati: anzitutto, si può porre in essere una polizza fideiussoria, vale a dire quella che non realizza la consegna immediata di una somma al creditore, ma anche la fideiussione bancaria o l’autorizzazione dell’ufficio all’accensione di un’ipoteca volontaria su un immobile sono delle opzioni possibili in questo senso.
A questo punto, sorge spontanea una domanda: se ci troviamo di fronte a un pagamento non effettuato, oppure non sufficiente nella quantità, oppure ancora posto in essere con colpevole ritardo (basta anche una sola rata), come ci si deve adeguare? Ovviamente, il beneficio non ha più ragione di esistere in tali ipotesi, quindi l’ufficio provvede a inviare al soggetto garante o al terzo datore dell’ipoteca una missiva contenente l’invito a versare, nel termine di 30 giorni dal momento della notifica, la somma intera che corrisponde al debito che residua.
L’identificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di questo soggetto avviene mediante il codice tributo numero 60, così come è stato stabilito con precisione dalla risoluzione 31/E pubblicata soltanto due giorni fa (la denominazione specifica del codice è “60-garante/terzo datore”). L’utilizzo dello stesso codice tributo, inoltre, deve aver luogo mediante il consueto modello F24: la compilazione deve avvenire nella sezione “Contribuente” (il campo è quello del codice di identificazione), in cui inserire, tra gli altri dati, il codice fiscale del soggetto.