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Cassazione: niente imposta di registro per le università

 Le università italiane non possono essere considerate come degli organi dello Stato, ma piuttosto come degli enti pubblici dotati di autonomia propria: tale disposizione, posta in essere grazie all’introduzione della legge 168 del 1989 (“Istituzione del ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”), diventa molto utile anche dal punto di vista fiscale, visto che si può affermare con certezza che gli atenei non subiscono lo stesso regime tariffario statale per quel che riguarda l’applicazione di varie imposte, come quella di registro e quella catastale. La precisazione in questione, tra l’altro, è stata ribadita pochi giorni fa anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha espressamente stabilito che gli acquisti immobiliari effettuati dalle università del nostro paese prevede la registrazione a tassa fissa per i trasferimenti posti in essere in favore dello Stato e dei vari enti pubblici territoriali.

 

La sentenza della Cassazione ha dunque chiuso un ricorso che era stato avanzato dall’Università di Padova, la quale pretendeva chiarezza in merito al rimborso delle imposte di registro e catastale, partendo dal fatto che gli atenei, anche se posseggono una propria personalità giuridica, rappresentano una parte integrante dello Stato, ragione per la quale l’assolvimento tributario deve essere disciplinato in maniera specifica. Il ricorso dell’università patavina è stato respinto in primo grado, mentre la fase successiva ha visto cambiare radicalmente il giudizio. Secondo il Fisco, il riferimento al termine “Stato” vuole intendere invece solo l’apparato che ne fa parte, escludendo quindi le università, le quali, come ha spiegato la legge sopracitata, sono enti del tutto distinti dallo Stato stesso.

 

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in proposito è stato accolto dalla Cassazione; in particolare, la Suprema Corte ha sottolineato il fatto che il patrocinio dell’Avvocatura viene disciplinato da alcuni articoli del Regio Decreto 1611 del 1933, in base a cui gli atenei, vista la loro autonomia, non possono più essere rappresentate in alcun modo ed ex lege dalla stessa Avvocatura.