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Cassazione: anche gli interessi concorrono a formare il reddito

 Il fatto che gli interessi relativi a una mora di pagamento non siano stati percepiti quando si parla di crediti con società dello stesso gruppo, comporta, per il contribuente interessato, un onere nell’ipotesi in cui la mancata contabilizzazione sia evidentemente antieconomica: si tratta di una importante precisazione che è stata effettuata dalla Corte di Cassazione, mediante la pubblicazione di una sentenza dello scorso 7 maggio. La pronuncia della Suprema Corte si era resa necessaria alla luce di una contestazione, da parte della Guardia di Finanza, riguardo degli interessi su crediti nei confronti dei clienti. In quel caso, infatti, l’ufficio coinvolto aveva dovuto rettificare il maggior reddito all’impresa; il contribuente aveva vinto la sentenza di secondo grado, ma contro questa decisione si era opposta l’Agenzia delle Entrate, portando come motivazione la violazione del Tuir proprio in questo specifico ambito. Il comportamento antieconomico era dettato dal fatto che non veniva usato lo stesso criterio di addebito nei riguardi di una società del gruppo, un modus operandi che consentiva di ritenere tassabili gli interessi del caso.

 

La richiesta dell’amministrazione finanziaria è stata abbastanza chiara: capire se nelle previsioni del testo unico è ricompresa anche la tassazione degli interessi moratori relativi al reddito di impresa, nel caso in cui il debitore versa le somme in ritardo. Secondo la Cassazione, anzitutto, l’accertamento può essere posto in essere anche quando c’è una contabilità corretta nella forma, ma inattendibile per le regole di ragionevolezza.

 

Inoltre, i giudici hanno ritenuto che la dimostrazione della mancata percezione degli interessi andava a incombere sull’Agenzia, vista la presunzione del diritto agli interessi al tasso legale. Un altro punto importante affrontato dalle Entrate è stato poi quello dell’aver ridimensionato l’operazione in una partita di giro: il fatto che i ricavi di un’impresa siano dei costi per un’altra è irrilevante, dato che gli interessi devono essere sempre computati nel rispetto del principio di trasparenza.