Nell’ipotesi in cui una determinata impresa si trovi in uno stato di insolvenza finanziaria, allora non si può parlare di uno dei presupposti di base per quel che concerne la regolare capacità contributiva: tale consapevolezza è giunta da una delle ultime note del Ministero del Lavoro, il quale ha motivato la propria scelta di concetto con il fatto che in questo caso la stessa azienda è riuscita comunque a provvedere a tutti i versamenti che le erano dovuti. In effetti, queste specifiche imprese, solitamente sottoposte alla cosiddetta amministrazione straordinaria, hanno comunque la possibilità di usufruire del cosiddetto Durc (sigla che identifica il Documento Unico di Regolarità contributiva) messo a disposizione da Inps e Inail, nonostante sia chiaro che in tal caso i contributi e i premi non possono essere stati versati. Il parere a cui ci stiamo riferendo è contenuto nella nota 10382 che il dicastero di via Fornovo ha provveduto a pubblicare di recente e che prevede espressamente che il rilascio di questo importante documento venga effettuato soltanto quando si verificano determinate condizioni.
Anzitutto, per quel che concerne gli enti di previdenza sociale e assistenziale, questi ultimi hanno l’obbligo di presentare la loro domanda relativa al recupero del credito rispettando i termini previsti dalla legge; il successivo rilascio del Durc, poi, avrà luogo quando gli enti in questione potranno dimostrare le somme in denaro che vantano, vale a dire nel momento in cui la procedura per la verifica del passivo di bilancio ha portato alla luce che queste stesse somme sono coperte dalle attività dell’impresa.
Il documento ministeriale ha assunto dunque una rilevanza fondamentale, visto che si è precisato qual è l’intento dell’amministrazione straordinaria nell’eventualità di grandi imprese di tipo commerciale in stato di insolvenza: appare chiaro, infatti, che si vuole così preservare il patrimonio produttivo dell’azienda, riconvertendo e riattivando in modo specifico le attività imprenditoriali.