Con il termine accertamento con adesione si intende l’accordo tra il contribuente e l’ufficio delle Entrate per evitare il ricorso tributario e può essere presentata sia dal contribuente che dagli stessi uffici delle Entrate. Una specie di accordo fiscale. Inoltre, per i fatti accertati e perseguibili anche penalmente, questo accordo costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Tale procedura è stata introdotta dal decreto legislativo n. 218/1997, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell’art. 3, comma 120, della legge n. 662/1996, poi illustrato con le circolari ministeriali 8 agosto 1997, n. 235/E e 14 gennaio 1998, n. 8/E, e consiste nella definizione di un nuovo atto pattuito tra ufficio e contribuente a seguito di un contraddittorio tra le parti nell’ambito del quale vi è una componente discrezionale dispositiva, cosiddetta discrezionalità tecnico-giuridica, che non attiene però agli interessi economico sostanziali coinvolti nel prelievo ma all’efficiente gestione della controversia.
Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, si può presentare la domanda – entro determinati tempi – di accertamento con adesione, e il contribuente può ottenere così una riduzione (fino a un terzo) delle sanzioni amministrative accertate,
La domanda di accertamento può essere presentata prima di aver ricevuto la notifica oppure entro 15 giorni dalla ricezione: l’Ufficio chiamerà il contribuente a comparire per perfezionare l’adesione, cercando di giungere ad un accordo che deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Ovviamente, il contribuente poi deve procedere al pagamento delle imposte, utilizzando il modello F24 o F23 entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto.
Attenzione alle sanzioni: se non viene pagata una rata, si procede all’iscrizione a ruolo delle somme residue dovute insieme alla sanzione pari al 60 per cento.
Il termine per impugnare l’atto di accertamento è sospeso per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione o spedizione dell’istanza. Dalla data della domanda viene sospeso per 90 giorni anche il termine per il pagamento dell’Iva accertata.