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Acconto Irpef 2009: deve essere versato in unica soluzione

 Scade lunedì prossimo, 30 novembre 2009, il termine ultimo ed inderogabile, per non incorrere nelle sanzioni, per il pagamento dell’acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Come ampiamente messo in risalto negli ultimi giorni dai media, quest’anno in materia di acconti Irpef c’è la novità relativa allo “sconto” così come previsto da un Decreto che “taglia” l’acconto di ben venti punti percentuali dal 99% al 79%. Quello in scadenza fra qualche giorno, per l’esattezza, è il secondo acconto Irpef; il primo, infatti, è scattato contestualmente con la liquidazione delle imposte di Unico 2009; e se il primo acconto poteva essere rateizzato, con rate in scadenza fino ed entro lo scorso 16 novembre, lo stesso non dicasi per il secondo acconto.

Questo, infatti, con l’applicazione dello “sconto” previsto, deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Per chi, comunque, quest’anno prevede in via orientativa di conseguire un giro d’affari e conseguentemente, un’Irpef tale che l’acconto al 79% sia eccessivo, questo può essere “rideterminato” e si può saldare l’acconto in misura ridotta. Trattasi, di norma, di un’operazione che i contribuenti che presentano il modello Unico Persone Fisiche effettuato avvalendosi della collaborazione di un commercialista.

Questo anche perché nel caso in cui fossero effettuati degli errori nella rideterminazione dell’imposta, scatterebbero inesorabili le sanzioni da pagare che sono salate e pari al 30% del maggiore importo non versato a fine novembre con l’aggiunta degli interessi legali. Per chi invece, in qualità di contribuente assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), prevede per quest’anno di non conseguire alcun reddito, non è tenuto al versamento dell’acconto sull’imposta visto che, se così fosse, andrebbe poi a maturare un credito fiscale. Il versamento dell’acconto Irpef con scadenza a fine mese deve essere effettuato con lo “sconto” e come al solito con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034.  Si ricorda infine che sull’Ires e sull’Irap non ci sono “sconti”, e quindi gli acconti vanno pagati nella misura piena.