La giornata di ieri ha visto protagonista l’Agenzia delle Entrate con una nuova risoluzione di estremo interesse, la numero 111/E: con tale documento, la nostra amministrazione finanziaria ha voluto aggiungere dei chiarimenti importanti in merito alla determinazione della base imponibile dell’Imposta sul Valore Aggiunto per quel che riguarda il trasporto di passeggeri tramite aerotaxi. Si tratta, infatti, di un servizio piuttosto diffuso tra le varie compagnie aeree. L’argomento non è proprio nuovo di zecca, in quanto circa sei mesi fa si è discusso in più di una occasione dell’imposta su aeromobili e aerotaxi.
Stavolta, l’intervento delle Entrate si è reso necessario a seguito di un interpello da parte di una società di trasporto aereo. In pratica, quest’ultima voleva capire se l’imposta erariale sui voli in questione fosse parte integrante della base imponibile, con un conseguente assoggettamento a Iva. In questo caso, il soggetto debitore altri non è che il passeggero; l’aerotaxi, al contrario, è semplicemente il soggetto che è preposto a raccogliere il tributo dal cliente. Di conseguenza, la somma pagata in tale maniera non può in alcun modo concorrere alla determinazione della base imponibile. Il motivo è presto detto e l’Agenzia ha cercato di spiegarlo chiaramente.
Entrando maggiormente nel dettaglio della questione, c’è da dire che questa imposta erariale ha una natura ben precisa, dato che è a carico del passeggero e viene pagata dal vettore. Proprio a giugno scorso, il Fisco aveva sottolineato come il tributo a cui si sta facendo riferimento dovesse essere corrisposto dal passeggero al vettore in relazione a ogni tratta che avesse la partenza o l’arrivo in Italia. La base imponibile collegata agli aerotaxi, quindi, non deve prendere a riferimento quanto pagato dal passeggero a titolo d’imposta sul volo. Anche l’Unione Europea la pensa allo stesso modo, come ha interpretato in più occasioni la Corte di Giustizia in casi con caratteristiche molto simili.
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