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Affitti incentivanti in Abruzzo: si sperimenterà la cedolare secca

 Sono state definite attraverso un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che risale ormai allo scorso 1° marzo, le modalità sperimentali in relazione al 2010 per quell che riguarda la dichiarazione e il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef: si tratta, nello specifico, della misura del 20%, la quale deve essere applicata, ovviamente su scelta del soggetto locatore, ai redditi che derivano dalla locazione degli immobili ad uso abitativo che sono ubicati nella provincia dell’Aquila. In pratica è un agevolazione fiscale per il reperimento delle case e degli immobili nelle aree che sono state colpite dal terremoto del 6 aprile 2009. C’è da dire, in questo senso, che la possibilità in questione si riferisce ai contratti in essere tra le persone fisiche che non provvedono ad agire nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

 

L’imposta, inoltre, deve essere indicata espressamente nella dichiarazione dei redditi che è relativa al periodo d’imposta del 2010, insieme anche alla base imponibile di riferimento e agli estremi di registrazione del contratto di locazione stesso. Il pagamento tributario va effettuato mediante il consueto modello F24: in questo caso, i termini sono gli stessi previsti per il saldo dell’Irpef relativa al 2010, vale a dire il 16 giugno 2011, oppure il 16 luglio successivo, ma con una maggiorazione dello 0,40%. Tra l’altro, le Entrate stanno provvedendo a istituire un apposito codice tributo destinato a tale utilizzo e non bisogna dimenticare che il pagamento può essere effettuato tramite la modalità rateale e con la compensazione con gli eventuali crediti che dovessero essere vantati.

 

Infine, occorre sottolineare come, per quel che concerne i contribuenti che presenteranno il modello 730, l’imposta sostitutiva sarà trattenuta dal soggetto che offre l’assistenza fiscale, come, ad esempio, i Caf o i professionisti abilitati; la base di calcolo dovrà andare a comprendere anche l’imponibile che è assoggettato all’imposta sostitutiva nel periodo d’imposta relativo al 2010.