L’aliquota per i contratti a canone concordato non è più del 15%, bensì è passata al 10%. Per quanto concerne le altre tipologie di contratti, invece, il prelievo rimane al 21%. Un ulteriore fattore di convenienza della cedolare consiste nella diminuzione della percentuale di abbattimento dei canoni ai fini Irpef dal 15% al 5 per cento.
La cedolare si configura come un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e delle addizionali inerenti, sui canoni di locazione abitativa. Essa rimpiazza anche l’imposta di registro e l’imposta di bollo relativa ai contratti di locazione. Deve trattarsi di fabbricati a destinazione catastale abitativa, con la sola eccezione delle pertinenze delle case di abitazione.
Non sono comprese nel prelievo le locazioni effettuate nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni. Stando all’Agenzia delle Entrate (circolare 26/E del 2011), ciò implic che non possa rivestire questa qualifica né il locatore né il locatario. La Ctp di Reggio Emilia, invece, con la sentenza n. 470/03/14 (si veda il Sole 24 Ore del 5 novembre), ha rigettato questa tesi, ritenendo necessario e sufficiente che il solo locatore non agisca nell’esercizio d’impresa o professione.
L’agenzia spiega come effettuare la scelta:
L’opzione per la cedolare si esercita, di regola, alla sottoscrizione del contratto di affitto, attraverso la compilazione del modello «Rli». Una volta esercitata, la scelta vale fino alla scadenza naturale del contratto. Si può tuttavia entrare in cedolare anche in una delle annualità intermedie. In questa eventualità, è sufficiente compilare il modello, alla scadenza di pagamento dell’imposta di registro annuale, che in questo caso non deve ovviamente essere versata.
L’opzione non è valida se non è preceduta dall’invio di una raccomandata all’inquilino, con la quale si comunica la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali per tutta la durata dell’opzione.