A seguito della revisione degli interpelli diventa più agevole il dialogo con il Fisco italiano. In ottemperanza alla delega fiscale con la quale il Parlamento aveva demandato l’attuazione di una profonda revisione del sistema tributario, l’esecutivo del Governo Renzi ha introdotto con il D. Lgs. 156/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, importanti news in tema di interpello.
La revisione degli interpelli, con l’introduzione di nuovi interpelli all’Agenzia delle Entrate, rende più facile il dialogo con il Fisco italiano, vediamo perché.
Cos’è l’interpello. L’Agenzia delle Entrate ci fornisce la definizione di interpello: è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.
Quindi mediante l’istituto dell’interpello il contribuente può conoscere preventivamente il parere dell’amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta che incida su fattispecie concrete e personali al fine di assumere un comportamento fiscale corretto o chiedere la disapplicazione, in presenza di comprovate obiettive ragioni, di disposizioni altrimenti fiscalmente penalizzanti.
Il Governo Renzi ha emanato il Decreto Legislativo n. 156/2015 in vigore dal 24 settembre 2015. Gli articoli da 1 ad 8 disciplinano la nuova normativa in materia di istanze di interpello.
In particolare, l’art. 11 della legge n. 212/2000 recante lo Statuto del contribuente, che disciplina gli interpelli, viene interamente riscritto accogliendo le diverse tipologie di interpello con la finalità di migliorare il rapporto tra fisco e contribuente.
Il già citato articolo 11 prevede che a partire dal primo gennaio 2016 il contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria relativamente a fattispecie concrete e personali per le quali:
- vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione di disposizioni tributarie per le quali non sia attivabile la nuova procedura dell’accordo preventivo delle imprese esercenti attività internazionali di cui all’art. 31-ter del D.P.R. 600/73;
- si richiede di conoscere la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge in ordine a particolari regimi;
- vi siano dubbi sull’applicazione della normativa sull’abuso del diritto.