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L’Agenzia delle Entrate specifica le modalità d’uso dei finanziamenti in Abruzzo

 Il provvedimento dello scorso 10 luglio sottoscritto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha dettato alcune importanti disposizioni per quel che riguarda la ricostruzione degli immobili in Abruzzo: tra le principali voci presenti nel documento figurano, infatti, le istruzioni per poter utilizzare il credito d’imposta delle abitazioni principali che sono state danneggiate dal recente terremoto, soprattutto nel caso vi sia l’accesso al finanziamento agevolato previsto dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 giugno, ma anche le modalità specifiche per l’invio da parte dei Comuni colpiti dal sisma, di tutte le informazioni che riguardano i provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo e le eventuali e possibili revoche. Il finanziamento in questione ha una durata di circa vent’anni e un importo massimo pari a 80.000 euro: questa somma si riferisce al costo degli interventi che è stato stimato, ma bisogna anche aggiungervi gli oneri relativi alle spese notarili.

 

L’intera cifra va poi a confluire in un conto individuale, da cui si potranno prelevare attraverso un bonifico bancario gli importi che sono necessari per provvedere al pagamento dei lavori e per l’acquisto di quei materiali utili appunto alla riparazione dell’immobile danneggiato. Qual è l’esatto iter di questa modalità d’uso? Anzitutto, il Comune in cui è presente l’immobile da riparare deve trasmettere i dati che si riferiscono ai provvedimenti di accoglimento alla stessa Agenzia delle Entrate, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui sono state accettate le domande di contributo. Ma non si tratta degli unici dati da trasmettere: sono infatti necessari anche quelli relativi a eventuali provvedimenti di revoca del contributo, ma in questo caso il termine ultimo è il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla loro adozione.

 

C’è infine da dire che, entro ogni mese di febbraio dell’anno successivo all’avvio dei finanziamenti, le banche erogatrici devono provvedere a effettuare la comunicazione degli importi che si sono accumulati nel conto e che sono stati utilizzati realmente.

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