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Le agevolazioni fiscali per i patti di famiglia

 Per avere la definizione del patto di famiglia bisogna affidarsi al codice civile: l’articolo 768-bis di quest’ultimo (il capo V-bis è dedicato proprio a tali patti) ne parla infatti come di quel contratto che è compatibile a tutte le disposizioni che sono fissate per l’impresa familiare e che rispetta allo stesso tempo le varie forme che può assumere una determinata società. Inoltre, elemento ancora più importante, con questo patto l’imprenditore ha la possibilità di trasferire per intero oppure parzialmente la compagnia stessa; il soggetti che è titolare di partecipazioni in una società, al contrario, provvede con esso al trasferimento totale o parziale delle proprie quote a uno o a più discendenti.

Una ulteriore definizione utile in questo senso è quella della Legge Finanziaria per il 2007: secondo quest’ultima, è possibile sfruttare un regime fiscale agevolato per quel che riguarda i trasferimenti di imprese familiari, sia quelle individuali che quelle collettive, ricomprendendo in questo novero perfino i patti di famiglia che sono stati posti in essere a favore dei discendenti (ad essi viene richiesto di proseguire l’attività in questione nei cinque anni successivi). Di conseguenza, si ricava una disciplina tributaria ben precisa. Anzitutto, tutti quei trasferimenti che sono realizzati mediante tali patti beneficiano dell’esenzione fiscale da ogni imposta di trascrizione e dall’imposta catastale, visto che si ha a che fare con delle volture.

Lo stesso discorso, poi, vale anche per l’imposta che grava sulle donazioni e sulle successioni. Tutto questo ha dei motivi ben precisi che bisogna spiegare. In effetti, i trasferimenti di questo tipo non vengono in nessun caso assoggettati a imposte, una precisazione che è valida perfino quando si coinvolge il coniuge e vi è una espressa aggiunta. L’agevolazione può essere mantenuta con il proseguimento di attività già specificato, ma anche con il controllo detenuto per lo stesso periodo di tempo, in relazione a quanto è stato stipulato nel contratto.