L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire alcuni concetti relativi al trattamento fiscale da riservare a quelle imprese italiane che operano nel settore agroalimentare. Per essere più precisi, il testo di riferimento è un documento della stessa amministrazione finanziaria, vale a dire la risoluzione 30/E, la quale è stata pubblicata cinque quattro giorni fa; ebbene, in base a quanto statuito dal Fisco, tutte quelle imprese che riescono a realizzare degli investimenti volti a potenziare e incentivare gli acquisti dei prodotti made in Italy di maggiore qualità al di fuori dei confini della nostra penisola, potranno beneficiare di un fondamentale credito d’imposta (il quale ammonta al 50% delle spese che vengo supportate), una sorta di riconoscimento per l’attività svolta. Dunque, la sponsorizzazione di prodotti alimentari tipici dell’Italia assume i contorni di un’importante agevolazione tributaria che si riferisce ai tre periodi d’imposta che precedono quello in cui vengono svolti gli investimenti stessi.
Tale beneficio, comunque, era già stato previsto dalla Finanziaria del 2007 e va a comprendere le imprese che si occupano della produzione alimentare di latte, uova, pesci, legumi, crostacei e molto altro; anche le cooperative agricole e i consorzi possono rientrare nel novero. Come funzionerà nel dettaglio l’agevolazione che stiamo esaminando? Il testo normativo a cui affidarsi sarà il Decreto interministeriale del 24 luglio 2009, il quale ha messo in luce come le aziende coinvolte devono provvedere all’invio al Ministero delle Politiche Agricole di un’apposita istanza che chiarisce il possesso dei requisiti per accedere al bonus fiscale in questione.
Tra l’altro, lo stesso dicastero, gestito da poco tempo dall’ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, sta comunicando da qualche giorno l’esito relativo all’esame delle domande: chi ha ricevuto una risposta positiva, potrà indicare il codice tributo che è stato istituito per l’occasione (6825) nel modello F24 (si tratta della sezione Erario), più precisamente nella colonna denominata “Importi a credito compensati”.