Si sente parlare sempre di più di anatocismo bancario. Ma di cosa si tratta? Nel linguaggio bancario l’anatocismo si configura come la produzione di interesse da parte di altri interessi resi produttivi su un determinato capitale.
Tali interessi vengono definiti composti e un classico esempio può essere trovato sul calcolo degli interessi di un conto deposito e degli interessi passivi di un mutuo.
In Italia il fenomeno dell’anatocismo ha aperto molteplici dibattiti e infinite dispute andando ad interessare il piano legislativo, giudiziario e finanziario etico. Sino al 2013 la normativa che regolava l’anatocismo bancario che contemplava delle condizioni ben precise per la pratica dell’anatocismo prevedendo che gli interessi capitalizzati periodicamente non potessero produrre ulteriori interessi che vengono calcolati solo sul capitale.
A due anni dall’entrata in vigore dell’articolo 120 del TUB, con la Legge di Stabilità del 2014 la Banca D’Italia lo corso 24 agosto ha proposto una Delibera che resterà una proposta fino al prossimo 23 ottobre e che in mancanza di modifiche diventerà definita ed applicata a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. I cinque articoli che compongono la delibera vanno a modificare in parte la normativa vigente.
L’articolo 1 statuisce che il cliente, soggetto interessato dal provvedimento, è chiunque abbia un rapporto contrattuale con un intermediario e non tutti coloro che svolgono attività di intermediazione.
L’articolo 2 della delibera delimita l’abito di applicazione della stessa alle operazione volte alla raccolta del risparmio e nel rapporto tra intermediari e clienti. Nell’ambito di applicazione non rientrano gli interessi moratori.
L’articolo 3 statuisce che gli interessi maturati non possono produrre interessi.
Nell’articolo 4 si descrivono i criteri di calcolo e riscossione degli interessi nei rapporti regolati in conto corrente, conti di pagamento e finanziamenti sulle carte di credito. La periodicità del calcolo degli interessi debitori e creditori va stabilita nel contratto che regola il rapporto e non può essere inferiore ad un anno. Gli effetti di questo comma sono che gli interessi saranno liquidati il 31 dicembre di ogni anno e non ogni trimestre come spesso accadeva.