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Anche gli Iacp possono godere del beneficio Irap

 Gli Iacp (Istituti Autonomi per le Case Popolari) potranno ora godere delle deduzioni Irap in relazione al cuneo fiscale e contributivo (novità che sono state introdotte dalla Finanziaria 2007): tali enti, pur essendo equiparati ad una pubblica amministrazione, sono ritenuti degli enti pubblici commerciali per quanto riguarda le imposte sui redditi e in virtù di questa qualifica possono godere del beneficio. La precisazione è arrivata tramite la risoluzione 94/E dell’Agenzia delle Entrate: gli Iacp ritengono di poter essere ammessi ai benefici in base al loro inquadramento ai fini Ires (sono enti pubblici commerciali). L’Agenzia si è basata soprattutto sul dettato del decreto legislativo 446/97, il quale riconosce delle deduzioni dalla base imponibile (appunto il già citato cuneo fiscale e contributivo) ai soggetti passivi d’imposta indicati nello stesso decreto.

 


Da tale novero sono comunque esclusi le imprese concessionarie di pubblici servizi e le amministrazioni pubbliche. Ma come si è detto in precedenza, gli Iacp sono considerati pubbliche amministrazioni, dunque dovrebbero rimanere fuori dalle disposizioni normative: la risoluzione dell’Agenzia spiega in proposito che, ai fini delle imposte sui redditi, tali istituti devono essere qualificati come soggetti passivi Irap in base alla lettera “a” dell’articolo 3 del decreto, il quale li ammette chiaramente alle nuove deduzioni. Bisogna inoltre sottolineare che gli Istituti Autonomi per la Case Popolari potranno provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa nel caso in cui non avessero usufruito delle deduzioni Irap nel loro primo periodo di applicazione (vale a dire il periodo in corso al 1° febbraio 2007).

 

La presentazione potrà avere luogo entro i termini per quella relativa al periodo d’imposta successivo. Inoltre, può anche sussistere il caso in cui anche i termini per la presentazione della dichiarazione siano già arrivati a scadenza; se si dovesse verificare questa eventualità, gli Iacp avranno la possibilità di recuperare l’imposta che hanno pagato in eccesso, tramite un’apposita istanza di rimborso, entro quattro anni dalla data in cui si è verificato il versamento.