L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il pacchetto “Iva/2013”, “Iva Base/2013”, “Iva 26LP/2013 riservato all’ente o società controllante del gruppo IVA”, “Iva 74-bis” e “Comunicazione annuale dati Iva”, tutti in versione non definitiva. La bozza del modello Iva 201 che deve essere usato sia dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione in via autonoma sia da quei contribuenti che sono tenuti a comprendere la dichiarazione Iva nel modello Unico.
Per la presentazione della dichiarazione Iva 2013, si potrà utilizzare in alternativa il modello IVA base 2013, anch’esso disponibile on line sul sito delle entrate. Nella stessa giornata l’Agenzia ha pubblicato anche il Modello Cud 2013.
Tra le principali modifiche introdotte sottolineiamo l’opzione del regime Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012, in vigore dal 1° dicembre) e del campo 3, nel rigo VF19, per gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno optato per il medesimo regime.
Dunque, dal 1° dicembre al via l’Iva per cassa (cash accounting), con la quale si intende la possibilità di posporre il pagamento Iva al momento dell’incasso, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. L’Iva per cassa è adottata in base a un’opzione che vincola il soggetto passivo ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate. Il sistema dell’IVA per cassa vincola il contribuente per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari. Di questo regime possono avvalersi le imprese, gli artigiani e i professionisti con un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Il modello di dichiarazione annuale Iva non contiene più il quadro VR e quindi la richiesta di rimborso del credito annuale è effettuata compilando direttamente il quadro VX o.
Altra novità è rappresentata dall’inserimento, nel rigo VL29, del campo 3, dedicato ai versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali.