Quando è ammessa l’esdebitazione? Si evince che essa è valida anche se il debitore ha emesso assegni a vuoto a patto che sussistano altri specifici requisiti che ne dimostrino la non colpevolezza.
Ad insistere sulla questione è stato nei giorni scorsi il tribunale di Torino, sezione fallimentare, con decreto di omologa datato 27 giugno 2015. Vediamo più da vicino il caso di specie e i principi generali.
E’ noto che la legge 3/2012 sul piano del consumatore parla di meritevolezza per indicare il comportamento non colpevole del consumatore che si trova a non riuscire a far fronte ai suoi debiti. In altre parole quest’ultimo deve “meritarsi” l’applicazione della procedura a suo vantaggio. Come? In primo luogo dimostrando di non avere alcuna colpa nel sovra indebitamento a suo carico e di essere quindi vittima della situazione creatasi. In questo modo può richiedere l’esdebitazione, ovvero la dei debiti residui per i creditori concorsuali e non soddisfatti. L’esperto, dunque, evidenzia i casi in cui gli assegni a vuoto si perdonano:
I giudici di Torino hanno ribadito che se il soggetto richiedente è stato licenziato ed è disoccupato e si è per finanziare un progetto, ad esempio, come nel caso di specie, l’apertura di una attività di un familiare. Sul giudizio finale aveva inciso anche il fatto che il debitore, alla fine costretto a firmare assegni a vuoto, aveva cercato comunque di evitare di vivere al di sopra delle proprie possibilità senza cadere in abitudini dispendiose. La conclusione del giudizio quindi è stata a vantaggio del debitore sebbene quest’ultimo fosse stato firmatario di assegni scoperti. A rilevare è stata l’accertata buona fede nonché la non colpevolezza.