Parliamo di assegno maternità, vale a dire quella prestazione a livello previdenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps e che può essere richiesto dalla madre o dal padre anche adottanti, dall’affidataria/o preadottivi, dall’adottante non coniugato, dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva.
E’ giunto infatti un nuovo messaggio dell’Inps sui congedi di maternità e paternità. L’Istat di recente ha aumentato l’indice del 3 per cento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e di conseguenza è aumentato anche l’importo dell’assegno maternità, salito a 334,53 euro, mentre l’importo massimo dell’assegno per i nuclei familiari numerosi è di 139,49 euro al mese, per tredici mesi. Invece per le famiglie di cinque componenti, con almeno tre minori, il valore Ise non deve superare i 25.108,71 euro.
Ci sono comunque alcuni requisiti che bisogna avere per ottenere questo assegno; essi variano tra madre e padre. Andiamo a vederli: la madre deve essere lavoratrice con almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto e se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto. Il congedo parentale del padre spetta se egli è affidatario preadottivo, padre adottante o padre adottante non coniugato e deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre.
Inoltre, si può beneficiare dell’indennità sia che si tratti di una adozione nazionale che di una internazionale, facendo riferimento al testo normativo numero 23484 del 4 aprile 2002.
La domanda per l’assegno deve essere presentata al Comune entro 6 mesi dalla nascita del bambino dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Si ricorda che l’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali.