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Attività agricole: l’Agenzia delle Entrate fa il punto sul “Fisco verde”

 Con la pubblicazione nella giornata di ieri della circolare 32/E, l’Agenzia delle Entrate ha voluto puntare l’obiettivo sulla tassazione da applicare ai cosiddetti “eco-imprenditori”: gli ambiti di chiarimento di tale documento, dunque, si sono riferiti alla produzione di elettricità col fotovoltaico, ai biocarburanti e ai prodotti chimici. Importanti sono state anche le precisazioni, in proposito, circa la tariffa incentivante che viene percepita da questi imprenditori, ma anche in relazione ai certificati verdi. C’è da dire che al centro dell’attenzione dell’Agenzia ci sono soprattutto le novità che furono introdotte a partire dalla Finanziaria 2006, la quale dispose che le attività agricole connesse dovessero essere ricomprese nella categoria della generazione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche.

 

Bisogna infatti ricordare che per fonti agroforestali si intendono le biomasse, mentre le fonti fotovoltaiche sono rappresentate da moduli e pannelli che convertono l’energia solare. Non si tratta di semplici classificazioni, in quanto è proprio grazie ad esse che il Fisco riesce a comprendere con quale reddito ha a che fare, agrario o d’impresa; il reddito agrario, in effetti, viene calcolato su base catastale, andando ad applicare tariffe d’estimo per ogni qualità e classe. La tassazione di un reddito di questo tipo è possibile solo nel caso in cui le attività connesse siano svolte utilizzando beni che derivano da attività agricole principali. Dunque, è auspicabile in questo senso un confronto tra i prodotti utilizzati nel corso delle attività connesse e quelli che invece sono acquistati dai terzi.

 

Riguardo la tariffa incentivante, invece, essa è irrilevante, in relazione alle imposte dirette, se percepita da imprenditori agricoli, società semplici ed enti non commerciali, mentre assume rilevanza come contributo in conto esercizio (per srl e cooperative essa è soggetta alla ritenuta del 4%). Infine, per quel che concerne i certificati verdi, a norma della circolare essi sono dei beni immateriali strumentali e per il loro trasferimento deve essere scontata l’Iva con aliquota ordinaria.