A partire dal primo giorno di quest’anno le verifiche sulle false partite Iva in base alle norme previste dalla riforma del lavoro Fornero, sono aumentate.
La riforma del lavoro ha indicato degli indici presuntivi la cui sussistenza (di almeno due) implica la presunzione di subordinazione e dunque la falsa partita Iva, non dando così scampo al datore di lavoro che dovrà trasformare il contratto di lavoro da falso autonomo in subordinato.
In particolare, ai sensi della legge n. 92/2012,i titolari di partita Iva si presumono collaboratori a progetto se:
o la collaborazione “fittizia” dura più di 8 mesi nell’arco di un anno;
o dal rapporto il collaboratore si ricava più dell’80% del corrispettivo verso un unico committente;
o il collaboratore possiede una postazione “fissa” presso il committente (in un certo senso il collaboratore dovrà avere la sua postazione fissa nell’ufficio, con la sua scrivania).
A offrire chiarimenti sui controlli per le false partite Iva è stata durante gli scorsi mesi l’Inail, con la circolare n. 15/2013, con cui ha osservato e spiegato le novità della legge del lavoro Fornero. La partita Iva è un particolare strumento fiscale destinato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi ovvero a quei lavoratori che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Nella circolare, l’Inali fornisce chiarimenti in merito agli indizi presuntivi per cui:
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la durata della collaborazione : tale periodo deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi.
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Il fatturato: deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile)decorrente dal 18 luglio 2012.
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postazione fissa di lavoro : tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente.