La detenzione di apparati atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive è disciplinata da un regio decreto che risale al 193. Ecco perchè é obbligatorio, purtroppo, pagare il canone Rai anche se non lo si utilizza. Non molto tempo fa abbiamo difatti pubblicato un post di un preside costretto a pagare gli arretrati per non aver ottemperato al debito verso la televisione di stato. Il signore in questione, non amando la tv, non ne possedeva neanche una in casa e si è quindi sentito legittimato a non pagarne il canone e a stracciare i relativi bollettini.
Indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo, è statuito dall’articolo 1 del regio decreto n. 246 del 21 febbraio 1938 e confermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 535 del 12 maggio 1998 e della cassazione (n. 8549 del 3 maggio 1993), il canone Rai deve essere pagato. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del dipartimento del Tesoro, partecipa per la quota del 99,56 per cento sulla RAI Radio Televisione Italiana Spa (lo 0,44 appartiene alla Siae).