Secondo la Cassazione la concessione demaniale non è soggetta all’imposizione dell’Iva; la recentissima sentenza della corte ha stabilito infatti che questo tipo di concessione, effettuata attraverso il conferimento di un ente pubblico economico ad un soggetto terzo del diritto all’uso di un’area di demanio pubblico, rientra nella definizione di locazione di beni immobili stabilita dalla direttiva comunitaria relativa all’imposta sul valore aggiunto n. 388 del 1977. La questione su cui ha dovuto giudicare la Cassazione era sorta dal fatto che il consorzio che aveva in gestione le aree demaniali del porto di Genova non versava l’imposta riguardo alla fatturazione dei canoni percepiti per la concessione di tali aree agli operatori del porto: l’amministrazione finanziaria aveva contestato lo svolgimento di tali prestazioni, ma i giudici hanno respinto il ricorso.