Le novità fiscali del 2013 penalizzano in maniera consistente le auto aziendali, come si può facilmente constatare spulciano i decreti più recenti.. La nuova legge di stabilità, n. 228/2012, al comma 501 stabilisce infatti che i costi per l’acquisto e manutenzione di veicoli a motore è deducibile al 20 % e non più al 40 %. La cosiddetta riforma Fornero aveva invece già previsto la riduzione della deduzione (si passa dal 90 al 70 %) dei costi sostenuti per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Non cambia invece la prevista deduzione fiscale per i costi sostenuti in merito alle auto usate dagli agenti di commercio (resta il limite dell’80 %). Pertanto con le nuove disposizioni il comma 164 del Tuir subisce notevoli modifiche. Occorre comunque ricordare che quanto disposto dal comma 164 non dovrà essere applicato nei seguenti casi:
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Per i mezzi di trasporto che non hanno motore (biciclette, ecc.);
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Mezzi di trasporto utilizzati come beni merce;
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Mezzi di trasporto diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (ad esempio autocarri, autoveicoli per uso speciale).
In ogni caso le nuove norme determinano un forte ribasso della convenienza in merito ad acquisto e manutenzione delle vetture (le norme confluiranno comunque in Unico 2014 e quindi redditi 2013). Permangono inoltre i limite oltre i quali il costo di acquisto non potrà essere più portato in deduzione: Per autovetture e autocaravan non si terrà conto del valore che eccede i 18.075,99 euro (limite innalzato a 25.822,84 per chi svolge attività di agente di commercio), per i motocicli il limite massimo deducibile è 4.131,66 euro e 2.065,33 euro per i ciclomotori.
In caso di acquisto dei veicoli in leasing si applicano comunque i limiti sopra detti, mentre per il noleggio i massimali previsti sono differenti. Per quanto riguarda auto ed autocaravan presi a noleggio non è possibile dedurre il costo eccedente l’importo pari a 3.615,20 euro, il limite scende a 779,69 euro per i motocicli e a 413,17 euro per i motocicli noleggiati.
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