L’avviso di liquidazione ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto rappresenta un atto che può essere impugnato di fronte al giudice tributario, nel caso si vada ad interpretare in maniera estensiva l’articolo 19 del D.lgs 546/1992, recante “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”. Questa disposizione è ciò che risulta dalle conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione nel pubblicare la sentenza 17202 che risale allo scorso 23 luglio. Questa stessa sentenza si è resa necessaria dopo che un contribuente aveva proposto un ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano contro una cartella esattoriale, in seguito proprio a un avviso di liquidazione; il ricorso alla Cassazione è avvenuto dopo la pronuncia negativa di primo grado, anche perché lo stesso contribuente aveva ravvisato nell’atto elementi della pretesa sostanziale. Il ricorrente riteneva inoltre che l’avviso di liquidazione ai fini Iva poteva essere equiparato solamente a un avviso bonario e quindi dotato della caratteristica della non impugnabilità.
La Cassazione ha invece considerato impugnabile tale atto, da ricomprendere nella lista degli atti impositivi da impugnare in maniera automatica. Tra l’altro, bisogna ricordare che, già in una pronuncia del 2003, la Suprema corte aveva precisato che la cartella esattoriale relativa al pagamento dell’imposta iscritta a ruolo non doveva essere considerata né atto impositivo né atto di irrogazione delle sanzioni. La linea di pensiero della Cassazione è comunque in linea con le norme costituzionali di tutela del contribuente (per la precisione, si tratta dell’articolo 24) e di buon andamento della Pubblica amministrazione (articolo 97).
L’interpretazione della sentenza 17202 è stata di tipo estensivo, in quanto si è andati a qualificare come impugnabile un atto che non può essere inquadrato tra quelli enucleati dalla norma di riferimento. I giudici di legittimità hanno dunque avanzato un’interpretazione meno rigida dei limiti della giurisdizione tributaria, soprattutto per venire incontro alla tutela più efficace e moderna per il contribuente.