Siete degli avvocati e dipendete da un ente pubblico? Ebbene, da quest’anno c’è un motivo in più per esultare, in particolare se si tratta di parlare di tasse e imposte: in effetti, secondo quanto stabilito da alcuni mesi dal Consiglio di Stato, la tassa che ogni anno bisogna versare per iscriversi all’albo di riferimento dovrà rimanere un obbligo a carico dell’amministrazione e non del contribuente. Le motivazioni per una tale scelta si trovano nel parere 678/2010, il quale era stato espressamente richiesto dal Ministero dell’Interno a seguito di un ricorso straordinario. Che cosa è successo esattamente?
Tutto è nato da una specifica delibera di un Comune, il quale aveva deciso di abrogare la possibilità di assunzione della tassa annuale a carico del bilancio della giunta stessa. Gli avvocati pubblici si sono scagliati immediatamente contro tale scelta e si sono rivolti circa un mese fa alla Presidenza della Repubblica. A questo punto, è entrato in vigore un apposito decreto, il quale è venuto incontro alle esigenze in questione, con grande plauso da parte dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici. Negli anni scorsi, tra l’altro, la diatriba era andata a coinvolgere molti altri soggetti, in primis l’Aran, l’organismo tecnico di diritto pubblico: in questo caso, il parere aveva messo in luce come l’avvocato avesse un interesse proprio per quel che concerne l’iscrizione all’albo e dunque non era possibile porre in essere il rimborso della tassa stessa.
Secondo la Corte dei Conti, poi, l’iscrizione è un requisito fondamentale per l’iscrizione, ma questa deve essere mantenuta nell’interesse dell’ente. Gli avvocati, quindi, hanno ottenuto una seconda vittoria dopo quella relativa all’Irap, il tutto in contrasto con quanto stabilito dalla normale prassi: in effetti, l’amministrazione e il soggetto sono legati da un rapporto di esclusività, pertanto la prestazione lavorativa viene messa a disposizione per dar vita a un’attività continua, a beneficio dell’ente pubblico.