Questa estate si è avuto modo di parlare delle piattaforme elevatrici e dell’Iva al 4% per le cessioni: ora il discorso può essere ampliato senza dubbio alle barriere architettoniche in generale. In particolare, bisogna capire qual è la definizione più corretta a cui fare riferimento per applicare l’Imposta sul Valore Aggiunto in forma ridotta. Lo spunto normativo più importante è senza dubbio quello che viene fornito dal secondo articolo del Decreto Ministeriale numero 236 del 1989 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”).
In effetti, il testo in questione parla in maniera piuttosto chiara delle barriere architettoniche, identificandole in tre modi. Anzitutto, si tratta degli ostacoli di tipo fisico che rappresentano una fonte di notevole disagio per la mobilità di qualsiasi persona, con particolare riferimento per coloro che hanno una capacità motoria ridotta o che è impedita in maniera permanente o temporanea. La seconda definizione, invece, è quella che prende in esame quegli ostacoli che riescono a impedire o a limitare a ogni persona l’impiego comodo e sicuro di parti, attrezzature e anche di componenti.
La terza definizione di rilievo del decreto di ventitré anni fa parla dell’assenza di accorgimenti e di segnalazioni che consentano di orientarsi e riconoscere i luoghi e le fonti di pericolo per ogni persona, con un particolare riferimento per i soggetti non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Tutte queste definizioni sono molto utili a livello tributario: in pratica, ogni bene che è diretto a rimuovere gli ostacoli alla possibilità di deambulare da parte delle persone che hanno delle capacità motorie ridotte impedite possono sfruttare l’agevolazione dell’Iva ridotta: il beneficio in questione riguarda ogni singola fase della commercializzazione, con l’aliquota che viene applicata nella misura del 4%.