E’ giunta una importante comunicazione da parte della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che ha individuato il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica in caso di leasing. Infatti, in caso di mancato pagamento del bollo auto nel leasing, la responsabilità non cade sulla società, ma sul soggetto utilizzatore della vettura.
Questa decisione è stata presa per semplificare la riscossione della tassa sui veicoli concessi in locazione finanziaria, dove le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
La Commissione tributaria di Perugia “ha introdotto il principio che la tassa in argomento è dovuta dal soggetto titolare del diritto di godimento e nel caso di specie è riconducibile al possesso dell’autoveicolo”. Anche Assilea, l’associazione italiana leasing, è soddisfatta della decisione: «La responsabilità solidale della società di leasing in caso di mancato o insufficiente pagamento del bollo auto può essere invocata solo quando la società, previo precedente mandato conferitole dall’utilizzatore, abbia eseguito cumulativamente il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti di leasing».
Ricordiamo che per regolarizzare la propria posizione, ci si può recare nei tabaccai, in posta, presso le banche o le agenzie di pratiche auto. Infine, il DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, ha introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso, che consiste nell’applicazione di una sanzione ridotta, pari allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento.
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