Se un lavoratore se ne va da un’azienda che vuole beneficiare del cosiddetto “bonus assunzioni”, cosa accade alla relativa agevolazione? Si perde oppure è possibile mantenere il beneficio? Ebbene, al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione, la numero 105/E emanata in data odierna, martedì 12 ottobre 2010, ha fatto presente come ci siano le condizioni, ed in particolare la possibilità di poter rendere, con opportune azioni da parte del datore di lavoro, il bonus assunzioni a prova di dimissioni, con la conseguenza che l’agevolazione viene mantenuta anche nel caso in cui uno o più lavoratori vadano via attraverso l’abbandono volontario. Il bonus assunzioni, lo ricordiamo, è una misura agevolativa consistente in un credito di imposta a favore di quelle imprese che attuano, per tre anni, che scendono a due per le PMI, opportuni livelli di incremento dell’occupazione.
Ebbene, a fronte dell’abbandono volontario da parte di un dipendente, il datore di lavoro può continuare a fruire dell’agevolazione semplicemente andando a ripristinare i livelli occupazionali attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che sono in possesso dei requisiti affinché si possa fruire del bonus. I nuovi assunti a tempo indeterminato, così come indicato nel documento di prassi, ed in accordo con quanto recita una nota ufficiale emessa dall’Agenzia delle Entrate, si possono ricercare o ex novo, oppure tra gli impiegati che sono già presenti in azienda.
La risoluzione 105/E è stata emanata in data odierna dall’Agenzia delle Entrate facendo seguito ad una richiesta di chiarimenti sul bonus assunzioni nelle aree svantaggiate presentata da una società direttamente interessata dopo che una lavoratrice aveva rassegnato le dimissioni. Il documento di prassi, quindi, precisa come il mantenimento dei requisiti per il bonus debba essere inteso in termini di permanenza media dell’incremento occupazionale in un’area svantaggiata del nostro Paese, e non sulla singola conservazione e mantenimento del posto di lavoro.