Bonus tessile anche per chi fabbrica i bottoni, ma non per chi produce le sopracciglia finte, i bastoni da passeggio, gli ombrelli e le parrucche. Questo è quanto l’Agenzia delle Entrate, con una circolare, la 57/E, emanata nella giornata di ieri, martedì 14 dicembre 2010, ha chiarito in merito alla Legge di conversione del decreto che allarga i potenziali beneficiari del bonus tessile fruibile da parte di chi, come sopra accennato, fabbrica bottoni, siano essi automatici o a pressione, sia a chi opera negli articoli in pelle e pelliccia ed articoli di abbigliamento anche se tale attività non viene svolta ed esercitata dall’impresa in maniera prevalente. Inoltre, contrariamente a quanto fissato in precedenza, la richiesta del bonus tessile, utilizzando il nuovo modello Crt, non deve essere presentata entro il 20 gennaio 2011, ma entro e non oltre il 31 dicembre del 2010. La maturazione del bonus richiedibile al Fisco non è solamente strettamente legata alla realizzazione dei campionari, ma anche al luogo visto che tale realizzazione deve comunque avvenire all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Semaforo rosso, in ogni caso, al cumulo del bonus tessile con il bonus aree svantaggiate; lo spiega proprio l’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi e nel sottolineare come, invece, il cumulo del bonus sia ammesso per le altre misure di favore che hanno un carattere generale e che, comunque, non rappresentano aiuti di Stato.
La Circolare 57/E in merito al bonus tessile è stata preceduta dalla 22/E che in merito all’agevolazione per la realizzazione dei campionari aveva iniziato a dettare le prime istruzioni. Adesso l’Amministrazione finanziaria dello Stato è tornata a soffermarsi sulla misura agevolativa in scia alla Legge di conversione del Decreto Legge numero 40 del 2010, ovverosia la cosiddetta “Tremonti – quater” che introduce il bonus dedicato sia al settore tessile, sia a quello della moda con fissazione di tempi, modalità e potenziali beneficiari.