Il brogliaccio contabile che viene trovato presso i clienti rende inutile qualsiasi tipo di ispezione sulle relative scritture: in questo caso, infatti, il Fisco è in grado di accertare in maniera induttiva l’imposta sul valore aggiunto, così come è stato precisato dalla sentenza 23585 che la Corte di Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 6 novembre. Il fatto che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte si riferisce a una verifica effettuata nei confronti di una società: nel corso dell’ispezione era stato rinvenuto appunto il brogliaccio, documento da cui emergeva l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi per la cessione dei beni. In base a quanto rilevato in questo modo, l’ufficio finanziario provvedeva quindi a notificare l’avviso di rettifica per il recupero degli incassi che non erano stati dichiarati. Successivamente, l’avviso era stato respinto per mancanza di fondatezza della pretesa erariale. La sentenza di primo appello dava ragione alla società e contro questa pronuncia le Entrate avevano appunto presentato ricorso in Cassazione.
Quest’ultima, come abbiamo già sottolineato, ha dato ragione all’amministrazione finanziaria, affermando in particolare il principio di diritto secondo cui, in materia di Iva, l’utilizzo di elementi acquisiti in procedure riguardanti altri soggetti non va a violare le disposizioni relative all’accertamento o al principio del contraddittorio. Tali violazioni non esistono, visto che nel ricorso si era spesso fatto riferimento al fatto che le risultanze della verifica presso la società erano state trasfuse, e quindi legittimate, nel verbale a carico della ditta.
È soprattutto questo il motivo che ha spinto la Corte a ritenere che esista la fondatezza del vizio di motivazione insufficiente: in effetti, il giudice di merito non aveva valorizzato nella maniera adeguata gli elementi del processo verbale di constatazione, in quanto giudicato come risultante da una verifica eseguita presso soggetti terzi. In conclusione, il ritrovamento del brogliaccio durante le ispezione è una legittimazione della rettificabilità dell’Iva, anche in presenza di altri elementi.