Mancano venti giorni dall’esordio ufficiale del vituperato modello 730 precompilato. Modello che riguarda lavoratori dipendenti e pensionati.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito delle numerose problematiche venute fuori dall’introduzione della più importante rivoluzione fiscale messa in atto dal Fisco italiano, ha deciso di lanciare un sito di informazione e assistenza per rendere più chiara questa nuova versione della dichiarazione dei redditi.
Sono fino a questo momento pochi i contribuenti che – avendo già chiare le modalità per scaricare il modello (è necessario richiedere pin e password, con la prima parte che arriva online e l’altra metà dopo 2 settimane via posta) – sono andati sul sito delle Entrate. Tuttavia non hanno però trovato neanche un piccolo banner che parlasse di 730 precompilato. E, solo facendo una ricerca sui motori di ricerca, si riusciva ad arrivare a una pagina dedicata.
A richiedere in maniera evidente numerose informazioni, maggiori rispetto a quelle precedenti, sono sempre stati anche i Caf e i commercialisti sui quali rischia di pesare come un macigno questa nuova operazione, dal momento che se non si vuole dialogare a tu per tu con il Fisco, è possibile sempre scegliere di affidarsi a un intermediario fornendo una delega (che va fatta anche questa online). Tuttavia, va evidenziato, quando si andrà nei centri di assistenza fiscale o dal professionista, oltre al concreto rischio di trovare file e caos, ci potrebbero anche essere tariffe più care.
Gli esperti affermano:
Caf e commercialisti, infatti, dovendosi assumere in toto la responsabilità della dichiarazione, si faranno pagare di più anche per coprire le spese della polizza che scatterà nel caso di “visto di conformità infedele” ai 730 (per errori formali o nel calcolo delle detrazioni). E su questo punto, proprio nelle ultime ore, c’è stata anche una piccola svolta con la decisione delle Entrate (fatta propria dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che, in caso di errore, gli importi dovuti da Caf e professionisti abbiano natura risarcitoria e non sanzionatoria.