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Le card per trasporti e musei scontano l’Iva ordinaria

 La risoluzione 27/E dell’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito dell’applicabilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto in relazione alla cessione di beni e alla prestazione di servizi offerti dagli enti locali: in particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito molti aspetti di queste complesse operazioni, quando, ad esempio, un determinato comune italiano promuove la vendita di card per il libero accesso a musei, mostre e trasporti, con tutte le conseguenze derivanti dalla soggettività passiva dell’Iva. Il documento delle Entrate si riferisce, nello specifico, a due di queste card, vale a dire la Museum e la Tourist; in base a tale progetto, infatti, una società per azioni offriva la propria consulenza, stipulando le varie convenzioni con musei e società di trasporto e versando, inoltre, per conto dello stesso comune, le somme di competenza dei rivenditori. Secondo l’Agenzia, occorre porre attenzione soprattutto sulla commercialità di queste attività, un fattore che le fa rientrare nel campo di applicazione dell’imposta.

 

Quando si parla, dunque, di card che consentono di beneficiare di prestazioni di servizi di tale genere, si tratta di un documento che deve essere assoggettato all’aliquota ordinaria dell’Iva, quella del 20% (ovviamente, si fa riferimento al momento dell’acquisto). L’assoggettamento non viene meno neanche per il fatto che in questo progetto intervengono diversi soggetti, tra cui i rivenditori, perché per il Fisco, l’unico rapporto che ha rilevanza è quello instaurato tra lo stesso comune e il cliente che usufruisce della carta.

 

La detrazione andrà a interessare, sostanzialmente, due tipi di acquisti, quelli effettuati dai rivenditori e identificabili come incassi per conto del comune e il riversamento del denaro incassato dallo stesso comune, da inquadrare come una semplice movimentazione economica (senza alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale). Infine, la risoluzione ha anche posto l’accento su un’altra particolarità di queste card, vale a dire il fatto che, in relazione all’operato del comune, l’attività che viene svolta non ha alcuna rilevanza dal punto di vista dell’Ires, dato che non si tratta di soggetti passivi.