Uno dei problemi sentiti dai cittadini sono le cartelle esattoriali. Prima di pagare la cartella, bisogna verificare sempre che non ci siano errori di procedure o prescrizioni. La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non e’ valida ma nulla.
Parliamo ancora di Equitalia, con cui purtroppo moltissimi italiani hanno avuto a che fare nel corso di questi anni e oggetto di forti critiche anche nella corrente campagna elettorale. Ebbene, secondo la legge di stabilità (legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), le cartelle dell’agenzia sono annullabili; a rendere più chiara la situazione legale ci pensa la la direttiva n. 2/2013 dell’11 gennaio.
Dunque dal 1° gennaio Equitalia può procedere alla sospensione della riscossione tributi se il cittadino presenta una dichiarazione dove attesti che le somme richieste siano cadute in prescrizione, se sussite un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; se avviene la sospensione amministrativa dell’ente creditore, oppure se è stata emessa una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore.
In base alle nuove norme in materia di riscossione, il soggetto debitore deve presentare la dichiarazione (via fax, tramite raccomandata a/r oppure online sul sito di Equitalia) entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione insieme alla documentazione che giustifica la richiesta e da un documento di riconoscimento in corso di validità.
Segue poi un controllo dell’ente creditore, e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, e se i documenti risultano inidonei, Equitalia può legalmente proseguire il suo processo di richiesta del credito.
Il cittadino deve porre attenzione anche alla tempistica: se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda di sospensione, l’ente non risponde, le somme contestate vengono annullate.
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