L’Agenzia delle entrate tramite il decreto legge n. 95 del 2012, ha aggiornato i fogli di avvertenze delle cartelle esattoriali in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e sanzioni amministrative in materia tributaria di competenza degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia.
Per quelle controversie di valore non superiore a 20mila euro, non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo mediazione allo stesso Ufficio, pena l’inammissibilità del ricorso stesso. Il contribuente deve intestare e notificare l’istanza all’Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, e riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Per le controversie superiori a 20mila euro, il contribuente deve a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica.
Inoltre, con la direttiva del 01/03/2012, Equitalia ha portato a 20 mila euro la soglia d’per ottenere la rateazione automatica, stabilendo il numero massimo di rate in 48 e l’importo minimo di ogni rata é di 100 euro. Per ottenere la rateizzazione del pagamento, é necessario dimostrare all’Agenzia delle Entrate la propria situazione di difficoltà economica, e presentare la domanda tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Anche per le imprese, sarà più semplice ottenere la rateizzazione: l’indice alfa, vale a dire il parametro che prima si utilizzava per ottenere il rateizzo, servirà solo per determinare il numero massimo di rate concedibili.Va ad ampliarsi dunque il numero delle aziende che possono beneficiare del pagamento rateizzato dei tributi non pagati.
Ricordiamo inoltre che è incostituzionale la modalità di notifica rapida della cartella di pagamento così come avviene ora (in base all’articolo 140 del codice di procedura civile) nel caso di soggetti irreperibili. Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 258 del 22 novembre 2012 con riferimento al terzo comma.