La sentenza 8071 che la Corte di Cassazione ha provveduto a pubblicare di recente ha messo in luce dei fondamentali chiarimenti per quel che concerne il trattamento fiscale delle cartelle di pagamento esattoriale; in particolare, la suprema Corte è intervenuta per disciplinare in modo adeguato un ricorso che era stato presentato da un contribuente, dato che a quest’ultimo era stata applicata una determinata sanzione pecuniaria, ma senza specifiche motivazioni a supporto. Bisogna in effetti ricordare che quando si parla delle cartelle di pagamento in ambito tributario, è necessario un obbligo di motivazione, soprattutto quando, così come è accaduto nella fattispecie giudicata in tal caso, il soggetto che è tenuto a effettuare il versamento non è a conoscenza delle ragioni dell’irrogazione stessa.
La sentenza, tra l’altro, si riferisce anche all’irrogazione delle sanzioni da applicare relativamente all’Imposta sul Valore Aggiunto, senza che vi sia un qualsiasi avviso nei confronti del contribuente, con una motivazione sempre precisa però, visto che il soggetto deve essere consapevole in ogni ipotesi fiscale. Se poi le sanzioni vengono a essere liquidate in base ai riferimenti normativi del caso (Dpr 633 del 1972 e Decreto legislativo 472 del 1997), allora vale l’irrogazione di tipo immediato, vale a dire quella che viene posta in essere con l’iscrizione a ruolo e senza la contestazione (l’importo che non viene versato è previsto nella misura del 30%).
La pronuncia della Cassazione ha abrogato di fatto la disposizione che prevedeva l’invio dell’invito preventivo al pagamento esattoriale, un’operazione che consente di dare al contribuente la possibilità di rendere meno gravose le conseguenze delle sanzioni dell’omissione di versamento, anche perché la sanzione è stata fissata in misura inferiore rispetto a quella di adesione. Infine, c’è anche da dire che molte delle sentenze più recenti delle commissioni tributarie, in particolar modo quelle della Puglia, si sono schierate in questa stessa direzione, vale a dire per l’annullamento della cartella priva di spiegazioni.